
Articolo 6, comma 5, della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 ("Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità")
FINALITA'
Delineare una politica tariffaria provinciale che consideri non solo le effettive condizioni economiche, reddituali e patrimoniali degli utenti dei servizi forniti dall’Amministrazione pubblica, ma anche il numero dei componenti delle famiglie, per attuare una reale politica familiare all’insegna dell’equità.
DESTINATARI
Può beneficiare dell’intervento un solo componente per nucleo familiare.
DEFINIZIONE DI FIGLIO
I figli del richiedente e del coniuge o convivente del richiedente, senza limiti di età purché risultino a carico del nucleo del richiedente avendo un reddito personale annuo inferiore ai 6000 euro. (Sommatoria dei redditi ai fini ICEF detratte le entrate non fiscali nella tabella C5).
Si considerano equiparati ai figli:
I figli e gli equiparati devono risultare dallo stato famiglia del richiedente e convivere con lo stesso al momento della domanda. Per gli affidati la certificazione anagrafica può essere sostituita da una dichiarazione del servizio sociale territorialmente competente che attesti che il minore affidato abita prevalentemente presso la residenza del richiedente.
| Numero di figli | Contributo Minimo | Contributo Massimo (*) |
|---|---|---|
| 3 | 100,00 | 200,00 |
| 4 | 175,00 | 350,00 |
| 5 | 210,00 | 420,00 |
(*) indicatore icef pari o minore di 0,03
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda va presentata con le modalità stabilite per la "domanda unica" e nel periodo che va dal mese di luglio al mese di dicembre con riferimento ai redditi e patrimonio dell’anno precedente.