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Provincia Autonoma di Trento - Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa

 
 
 
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Anticipazione dell'assegno di mantenimento a tutela dei minori

L'articolo 28-bis della legge provinciale L.P. 12-7-1991 n. 14, prevede l'erogazione delle somme destinate al mantenimento dei minori e non corrisposte dal genitore obbligato nei termini e alle condizioni stabilite dall'autorità giudiziaria. (Per la nuova normativa dell'anticipo e l'efficacia dell'abrogazione dell'articolo 28-bis vedasi rispettivamente gli articoli 35 e 53 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) nonché l'art. 22, comma 2, della LP 6/2020).

L'anticipazione è disciplinata dal Regolamento di esecuzione dell’art. 28 bis della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14, concernente l’anticipazione dell’assegno di mantenimento a tutela dei minori, approvato con Decreto del Presidente della Provincia 12 febbraio 2008 n. 4-III/Leg, e dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1280 del 23 maggio 2008, avente ad oggetto “Anticipazione dell’assegno di mantenimento di cui all’art. 28 bis della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 – Criteri e parametri per l’accertamento della condizione economica familiare (ICEF) e adempimenti a carico degli Enti gestori e s. m. e i."

  • Può chiedere l'erogazione anticipata delle somme destinate al mantenimento del minore il genitore affidatario, purché non convivente con il genitore obbligato al mantenimento, o altro soggetto affidatario del minore se quest'ultimo, al momento della presentazione della domanda, è residente nella provincia di Trento e appartenente al nucleo familiare del richiedente;
  • al momento della domanda di erogazione anticipata la condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare di appartenenza del minore e del richiedente deve evidenziare situazioni di difficoltà economica, misurata on base all'indicatore ICEF, e comunque non dev'essere superiore ad un valore di 0,19.

 

CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE

Per l'erogazione anticipata dell'assegno di mantenimento devono sussistere le seguenti condizioni:

  1. entrambi i genitori siano stati residenti in provincia di Trento e che la pronuncia del giudice in merito all'assegno di mantenimento a tutela del minore sia successiva all'acquisizione di tale residenza;
  2. esistenza di un titolo esecutivo, fondato su un provvedimento dell'autorità giudiziaria italiana o di un altro Stato, che stabilisca l'importo e le modalità di contribuzione al mantenimento da parte del genitore obbligato al mantenimento;
  3. esibizione di un atto di precetto ritualmente notificato, non ottemperato nel termine di dieci giorni, o della sentenza dichiarativa di fallimento delle imprese di cui è titolare l'obbligato al mantenimento, costituite in forma diversa dalla società di capitali;
  4. surroga da parte del richiedente a favore della Provincia nei suoi diritti nei confronti dell'obbligato, ai sensi dell'articolo 1201 del codice civile, e ne dia comunicazione all'obbligato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

 

 

IMPORTO E DURATA DELL'ANTICIPAZIONE

La misura dell'anticipazione dell'assegno di mantenimento è determinata, tenendo conto del del numero di figli minori interessati dalla corresponsione dell'assegno di mantenimento e comunque in misura non superiore alla somma stabilita dal titolo giudiziale, entro un importo massimo rivalutato annualmente dalla Giunta provinciale (attualmente pari ad euro 372,35 mensili) (Delibera n. 1552 del 25.08.2023).

L'assegno decorrre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda e ha durata per i dodici mesi successivi. Nel caso in cui il figlio per il quale è stata concessa l'anticpazione compia i 18 anni di età, l'assegno si interrompe dal mese successivo.

L'assegno è erogato in mensilità.

L'importo mensile dell'anticipazione concessa sarà sospeso d'ufficio qualora il genitore inadempiente riprenda a corrispondere il pagamento degli assegni di mantenimento a tutela dei minori al genitore beneficiario

 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda per l'anticipazione dell'assegno di mantenimento è presentata all'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa, anche per il tramite degli sportelli periferici della Provincia.

Per assicurare continuità nel pagamento dell'anticipazione anche per i dodici mesi successivi, l'interessato deve presentare domanda di rinnovo nel dodicesimo mese di erogazione dell'anticipazione in corso.

 
 
 
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