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Provincia Autonoma di Trento - Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa

 
 
 

Assegno di autodeterminazione per le donne che hanno subito violenza

L'articolo 7-bis della legge provinciale 9 marzo 2010, n. 6 recante “Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime”, ha istiutito a favore delle donne che hanno subito violenza, l'assegno di autodeterminazione l’assegno di per sostenerne l'autonomia e in particolare per agevolarne l'autonomia abitativa e il rafforzamento o il raggiungimento dell'autonomia personale.

L’assegno di autodeterminazione è disciplinato dalla Deliberazione di Giunta provinciale n. 2344/2021 avente ad oggetto “Approvazione dei criteri e delle condizioni di accesso all’assegno di autodeterminazione e assegnazione risorse all’Agenzia provinciale per l’assistenza e la previdenza integrativa per l’anno 2022”.

CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO

Per la concessione e l’erogazione dell’assegno di autodeterminazione devono sussistere i seguenti requisiti e condizioni:

  1. la residenza della donna vittima di violenza in provincia di Trento al momento della presentazione della domanda;
  2. la presa in carico della donna vittima di violenza da parte dei Servizi sociali territorialmente competenti, che predispongono un Piano personalizzato di intervento.

Lo stato di vittima di violenza è attestato dal Servizio sociale territorialmente competente attraverso la verifica della sussistenza di almeno uno dei seguenti presupposti:

  1. aver sporto denuncia o querela per un fatto riconducibile ad uno dei reati di cui alla legge n. 69 del 2019 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre
    disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere);
  2. aver intrapreso un percorso di fuoriuscita dalla violenza presso uno o più dei seguenti enti o soggetti:
    • il servizio sociale territoriale;
    • il consultorio;
    • il servizio di psicologia clinica dell’Azienda sanitaria;
    • un ente del terzo settore appartenente alla filiera dei servizi antiviolenza.

I reati previsti dalla legge n. 69 del 2019 sono i seguenti:

  • art. 572 (Maltrattamenti contro familiari e conviventi), art. 609 bis (Violenza sessuale), art. 609-ter (Violenza sessuale aggravata), art. 609-quater (Atti sessuali con minorenne), art. 609-quinques (Corruzione di minorenne), art. 609-octies (Violenza sessuale di gruppo), art. 612-bis (Atti persecutori, cd. stalking), art. 612-ter (Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti) del codice penale;
  • art. 582 (Lesione personale) e 583-quinquies (Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso) del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2,5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale;
  • art. 558-bis (Costrizione o induzione al matrimonio) del codice penale.

 

 

 

IMPORTO, DURATA E DECORRENZA

L’ Agenzia provinciale per l’assistenza e la previdenza integrativa provvede alla gestione, alla concessione e all’erogazione dell’assegno.

L’importo mensile dell’assegno di autodeterminazione è pari a euro 400,00. L’importo è ridotto ad euro 200,00 se la richiedente è ospite di una struttura residenziale
socio-assistenziale che garantisce vitto e alloggio.


L’assegno è corrisposto per un periodo minimo di tre mesi e un massimo di dodici mesi, sulla base di quanto previsto dal piano personalizzato di intervento.

L’assegno non può essere rinnovato.


Il diritto all’assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

 

INCOMPATIBILITA'

L’assegno di autodeterminazione è incompatibile:

  • con la “quota A” dell’assegno unico provinciale ai sensi dell’articolo 28, comma 4 della legge provinciale n. 20 del 2016;
  • con gli altri interventi economici, erogati anche a livello nazionale, per le stesse finalità previste da questa disciplina, tra cui il reddito di libertà (RdL) previsto dall’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 dicembre 2020.

 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per la presentazione della domanda ci si deve rivolgere ai Servizi sociali territorialmente competenti.
I medesimi servizi:

  • forniscono alle persone interessate tutte le informazioni relative alle condizioni, ai requisiti e alle modalità di accesso;
  • attestano la presa in carico;
  • predispongono il Piano personalizzato di intervento;
  • indicano la durata dell’assegno;
  • trasmettono la domanda all’Agenzia provinciale per l’assistenza e la previdenza integrativa.
 
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