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Provincia Autonoma di Trento - Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa

 
 
 

PENSIONE A FAVORE DI INVALIDI CIVILI PARZIALI

La pensione per invalidi civili parziali è concessa alle persone che a seguito di minorazioni hanno capacità lavorativa ridotta.

REQUISITI GENERALI

  • cittadinanza italiana
  • residenza in provincia di Trento
  • non fruizioni di pensioni di guerra o per servizio, né di rendite per  infortunio  sul lavoro da parte di amministrazioni pubbliche a titolo della  stessa minorazione per la quale si richiede la prestazione;
    N.B.: i cittadini di uno stato membro dell'Unione europea sono parificati ai cittadini italiani, purché residenti sul territorio provinciale ed in quanto esercitino o abbiano esercitato  in uno stato membro dell’Unione europea attività lavorativa o siano familiari di un lavoratore che sia cittadino di uno stato membro dell’Unione europea. L'erogazione della pensione è estendibile ai residenti sul territorio provinciale rifugiati stranieri, agli  apolidi, ai cittadini della Repubblica di San Marino, nonché agli stranieri titolari di un titolo di soggiorno di durata non inferiore ad un anno.
 

REQUISITI DI NATURA SANITARIA


le minorazione sono valutate secondo i criteri e i parametri stabiliti dalla vigente normativa dello Stato dalla struttura operativa dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari che provvede al rilascio del relativo certificato di invalidità. L'invalidità riconosciuta deve essere tra il 74% e il 99%.

REQUISITI DI ETA'


Età compresa tra i 18 e i 65 anni e tre mesi. Dopo il compimento di tale età è erogato agli aventi diritto l'assegno sociale dall'I.N.P.S.

 

REQUISITI DI NATURA ECONOMICA

  • reddito personale assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore ad un determinato limite, rivalutato annualmente in base agli stessi indici di variazione previsti per le corrispondenti prestazioni erogate dall'I.N.P.S.. I redditi derivanti da lavoro autonomo o dipendente sono ridotti del 50 per cento.
  • non essere titolari di pensione o assegno previdenziale di invalidità salvo il diritto di opzione per la prestazione più favorevole.

A tale importo è aggiunta la maggiorazione concessa con deliberazione della Giunta provinciale n. 668 di data 28 marzo 2002 pari ad euro 10,33.

 
 
 
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