L'assegno di accompagnamento è concesso agli invalidi civili assoluti, non ricoverati gratuitamente in istituto, con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure impossibilitati a compiere gli atti quotidiani della vita, così da rendere necessaria un'assistenza continua.
REQUISITI GENERALI
REQUISITI DI NATURA SANITARIA
l'invalidità deve essere totale (100%) e deve inoltre essere riconosciuta l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'impossibilità a compiere gli atti quotidiani della vita, così da rendere necessaria un'assistenza continua.
REQUISITI DI NATURA ECONOMICA
non sono compatibili analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per causa di guerra e di lavoro, salvo il diritto di opzione per la prestazione più favorevole. I soggetti riconosciuti invalidi per servizio ai sensi dell’articolo 74 della legge 13 maggio 1961, n. 469 (ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ) possono accedere alle prestazioni in parola, qualora risultino in possesso dei requisiti sanitari previsti per la relativa concessione e non abbiano beneficiato per il medesimo evento invalidante di altri trattamenti per invalidità di servizio o di altre indennità di accompagnamento.
N.B.: non vi sono limiti di reddito.