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Provincia Autonoma di Trento - Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa

 
 
 

INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO

L'assegno di accompagnamento è concesso agli invalidi civili assoluti, non ricoverati gratuitamente in istituto, con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure impossibilitati a compiere gli atti quotidiani della vita, così da rendere necessaria un'assistenza continua.

REQUISITI GENERALI

  • cittadinanza italiana
  • residenza in provincia di Trento
  • non fruizioni di pensioni di guerra o per servizio, né di rendite per  infortunio  sul lavoro da parte di amministrazioni pubbliche a titolo della  stessa minorazione per la quale si richiede la prestazione;
    N.B.: i cittadini di uno stato membro dell'Unione europea sono parificati ai cittadini italiani, purché residenti sul territorio provinciale ed in quanto esercitino o abbiano esercitato  in uno stato membro dell’Unione europea attività lavorativa o siano familiari di un lavoratore che sia cittadino di uno stato membro dell’Unione europea. L'erogazione della pensione è estendibile ai residenti sul territorio provinciale rifugiati stranieri, agli  apolidi, ai cittadini della Repubblica di San Marino, nonché agli stranieri titolari di un titolo di soggiorno di durata non inferiore ad un anno.
 

REQUISITI DI NATURA SANITARIA


l'invalidità deve essere totale (100%) e deve inoltre essere riconosciuta l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'impossibilità a compiere gli atti quotidiani della vita, così da rendere necessaria un'assistenza continua.


 

REQUISITI DI NATURA ECONOMICA


non sono compatibili analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per causa di guerra e di lavoro, salvo il diritto di opzione per la prestazione più favorevole. I soggetti riconosciuti invalidi per servizio ai sensi dell’articolo 74 della legge 13 maggio 1961, n. 469 (ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ) possono accedere alle prestazioni in parola, qualora risultino in possesso dei requisiti sanitari previsti per la relativa concessione e non abbiano beneficiato per il medesimo evento invalidante di altri trattamenti per invalidità di servizio o di altre indennità di accompagnamento.
N.B.: non vi sono limiti di reddito.

 
 
 
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