Spetta a tutti i soggetti riconosciuti invalidi civili assoluti che percepiscono qualche provvidenza a titolo di invalidità da parte dell'Agenzia.
L'assegno integrativo non spetta per le persone ospiti di strutture residenziali a carattere socio - assistenziale o socio - sanitario, ai sensi dell'art. 25 della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6.