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Provincia Autonoma di Trento - Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa

 
 
 

Assegno di maternità

L'articolo 66 della Legge 23-12-1998 n. 448 prevede in favore delle madri che non beneficiano di trattamenti economici di tipo previdenziale per la maternità, in possesso di un indicatore della condizione economica ISEE al di sotto di una determinata soglia, la concessione di un assegno per ogni figlio nato o adottato. (Vedasi anche l'articolo 65 della legge provinciale 20-03-2000, n. 3 e la Sentenza della Corte Costituzionale 22 luglio 2003, n. 267).

L'assegno è disciplinato dal Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell'articolo 49 della L. 23 dicembre 1999, n. 488, e degli articoli 65 e 66 della L. 23 dicembre 1998, n. 448, approvato con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 21-12-2000 n. 452, e dalla Deliberazione della Giunta provinciale n. 787 del 12-04-2002, concernente "Disposizioni per la concessione e l'erogazione degli assegni di maternità e per il nucleo familiare di cui all'articolo 65 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3".

Dal 1° gennaio 2017 l'assegno è erogato dall'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa come previsto dalla Deliberazione della Giunta provinciale n. 1863 del 21-10-2016, in attuazione dell'articolo 34, comma 2, lett. b-quater), della legge provinciale 3-9-1993 n. 23.

 

REQUISITI

  Il richiedente può essere un/una cittadino/a italiano/a, comunitario/a o se extracomunitario/a deve trovarsi in una delle seguenti condizioni:

-       essere in possesso di permesso di soggiorno per soggiornante di lungo periodo-CE/Ue, ovvero della carta di soggiorno;

-       aver presentato domanda per il rilascio dei suddetti titoli;

-       essere titolare dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria;

-       essere in possesso del permesso di soggiorno e familiare convivente di lavoratore algerino, marocchino, tunisino.

La richiedente deve risiedere nel territorio dello Stato al momento della nascita del figlio o dell'ingresso nella famiglia del minore.

Se la richiesta è formulata da un soggetto in possesso di carta di soggiorno il figlio che non sia nato in Italia o non risulti cittadino di uno Stato dell'Unione Europea deve essere in possesso di carta di soggiorno.

Il figlio o il minore deve essere regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato.

Il beneficio può essere concesso in alternativa ai seguenti soggetti:

·       al padre residente al momento della nascita, in caso di abbandono del figlio dalla madre o di affidamento esclusivo al padre, se la madre al momento del parto è regolarmente soggiornante e residente sul territorio dello Stato e il figlio è stato riconosciuto dal padre e si trova presso la famiglia anagrafica di lui ed è soggetto alla sua potestà. Il  minore non deve essere in affidamento presso terzi;

·       all'affidatario preadottivo in caso di separazione, se il beneficio non è già stato concesso alla moglie affidataria e il richiedente ha il minore in affidamento presso la propria famiglia anagrafica. Lo stesso vale per l'adottante in caso di adozione senza affidamento;

·       all'adottante non coniugato, in caso di adozione pronunciata solo nei suoi confronti, se il minore è presso la famiglia anagrafica dell'adottante, è soggetto alla sua potestà e non in affidamento presso terzi;

·       in caso di decesso della madre o della donna che lo aveva in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento

- al padre che ha riconosciuto il neonato,

- al coniuge della donna,

regolarmente soggiornanti e residenti sul territorio dello Stato, col minore  nella loro famiglia anagrafica, soggetto alla loro potestà e non in affidamento presso terzi.

Il beneficio non deve essere già stato erogato alla madre o alla donna che lo aveva in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento;

·       in caso di minore non riconoscibile o non riconosciuto da alcuno dei genitori al soggetto a cui è stato affidato il minore con provvedimento del giudice. Il minore si deve trovare nella famiglia anagrafica dell'affidatario

Per la concessione degli assegni viene verificato l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare preso a riferimento nella dichiarazione sostitutiva unica (DSU), presentata ad un CAF o altro soggetto autorizzato. Il calcolo dei beneficio avviene confrontando l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) con la soglia stabilita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per le politiche della famiglia.

Annualmente vengono stabiliti la soglia isee per la concessione del beneficio e l'importo.

Per l'anno 2017 il limite Isee è pari ad € 16.954,45 e l'importo è pari ad € 1.694,45.

(Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per le politiche della famiglia pubblicato sulla G.U. n. 47 del 25.02.2017).

 

TERMINI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

 La domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla nascita del figlio o dalla data di ingresso del minore nella famiglia che lo ha ricevuto in affidamento preaodottivo o in adozione senza preaffidamento.

La domanda può essere presentata entro sei mesi dalla nascita del figlio anche se nel frattempo il neonato è deceduto.

La domanda può essere presentata se il bambino nasce morto, qualora l'interruzione di gravidanza sia avvenuta dopo il 180° giorno dall'inizio della gestazione coincidente con il 300° giorno antecedente alla data presunta del parto.

Per la presentazione della domanda ci si può rivolgere ai Patronati.

 

EROGAZIONE DEL BENEFICIO

L’assegno è erogato in unica soluzione.

 
 
 
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