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Provincia Autonoma di Trento - Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa

 
 
 
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Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori

L'articolo 65 della Legge 23-12-1998 n. 448 prevede in favore dei nuclei familiari con tre o più figli tutti con età inferiore ai 18 anni, in possesso di un indicatore della condizione economica ISEE al di sotto di una determinata soglia, la concessione di un assegno (Vedasi anche l'articolo 65 della legge provinciale 20-03-2000, n. 3 e la Sentenza della Corte Costituzionale 22 luglio 2003, n. 267).

L'assegno è disciplinato dal Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell'articolo 49 della L. 23 dicembre 1999, n. 488, e degli articoli 65 e 66 della L. 23 dicembre 1998, n. 448, approvato con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 21-12-2000 n. 452, e dalla Deliberazione della Giunta provinciale n. 787 del 12-04-2002, concernente "Disposizioni per la concessione e l'erogazione degli assegni di maternità e per il nucleo familiare di cui all'articolo 65 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3".

Dal 1° gennaio 2017 l'assegno è erogato dall'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa come previsto dalla Deliberazione della Giunta provinciale n. 1863 del 21-10-2016, in attuazione dell'articolo 34, comma 2, lett. b-quater), della legge provinciale 3-9-1993 n. 23.

REQUISITI

 Nel nucleo devono essere presenti almeno tre figli minorenni. Ai figli minori sono equiparati i figli del coniuge, conviventi con il richiedente e i minori ricevuti in affidamento preadottivo e con lui conviventi. Nessuno dei tre figli minori, risultante nella famiglia anagrafica del richiedente deve essere in affidamento presso terzi.

La domanda viene presentata da uno dei genitori nella cui famiglia anagrafica ci sono almeno tre figli minori su cui esercita la potestà genitoriale. Ai genitori sono equiparati gli adottanti.

Il richiedente può essere un/una cittadino/a italiano/a, comunitario/a o se extracomunitario deve trovarsi in una delle seguenti condizioni:

- essere in possesso di permesso di soggiorno per soggiornante di lungo periodo-CE/Ue, ovvero della carta di soggiorno;

- aver presentato domanda per il rilascio dei suddetti titoli;

- essere titolare dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria;

- essere familiare di un cittadino dell'Unione Europea o di un cittadino di paese terzo in possesso di permesso di soggiorno per soggiornante di lungo periodo-CE/Ue, ovvero della carta di soggiorno e titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;

- essere in possesso del permesso di soggiorno e familiare convivente di lavoratore algerino, marocchino, tunisino.

Per la concessione degli assegni viene verificato l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare preso a riferimento nella dichiarazione sostitutiva unica (DSU), presentata ad un CAF o altro soggetto autorizzato. Il calcolo dell’assegno avviene confrontando l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) con la soglia stabilita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per le politiche della famiglia.

Annualmente vengono stabiliti la soglia isee per la concessione dell’assegno e il relativo importo.

Per l'anno 2017 il limite Isee è pari ad € 8.555,99 e l'assegno nella misura intera è pari ad €141,30 mensili per 13 mensilità, per un importo annuale intero di € 1.836,90.

(Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per le politiche della famiglia pubblicato sulla G.U. n. 47 del 25.02.2017).

 

 

TERMINI PER PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

 La domanda viene presentata per ogni anno solare o periodo inferiore in cui sussiste il diritto, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per cui è richiesto il beneficio.

Per la presentazione della domanda ci si può rivolgere ai Patronati.

 

 

DURATA ED EROGAZIONE DEL BENEFICIO

Il beneficio spetta dal mese in cui si è verificato il requisito relativo alla composizione del nucleo e cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare tale requisito.

L’assegno è erogato in unica soluzione.

 
 
 
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