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Provincia Autonoma di Trento - Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa

 
 
 

CONTRIBUTO PER LA COPERTURA PREVIDENZIALE DEI PERIODI DI ASSISTENZA AI FIGLI IN REGIME DI LAVORO A TEMPO PARZIALE

Il contributo è previsto dall'articolo 1, comma 4 della legge regionale n. 1/2005 e dal nuovo regolamento di esecuzione della legge regionale n. 1/2005 approvato con decreto del Presidente della Regione n. 3/L del 4 giugno 2008.

DESTINATARI

Coloro che, avendo svolto attività lavorativa a tempo parziale entro i tre anni di vita del bambino o entro tre anni dalla data del provvedimento di adozione o affidamento, integrano i versamenti previdenziali fino alla concorrenza del 100 per cento di quelli previsti per il contratto a tempo pieno. Sono esclusi i dipendenti da pubbliche amministrazioni e coloro che sono titolari di pensione diretta.

 

REQUISITI

  • alla data della domanda essere residenti ininterrottamente da almeno 5 anni nella regione Trentino Alto-Adige oppure essere residenti ininterrottamente da almeno 1 anno nel caso in cui si possa far valere complessivamente nell’arco della propria vita almeno 15 anni di residenza;
  • aver intrapreso o ripreso attività lavorativa dipendente a tempo parziale successivamente al 01.01.2005:
    -con orario di lavoro fino al 70 per cento di quello previsto dal contratto collettivo di riferimento per il tempo pieno;
    -entro i tre anni di vita dei figli ed equiparati o entro i tre anni dalla data del provvedimento di adozione o affidamento;
    -dopo aver fruito dei congedi di maternità e di paternità previsti al Capo III e al Capo IV del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
    -deve trattarsi di lavoro svolto alle dipendenze di soggetti privati quindi rimangono esclusi i lavoratori dipendenti da pubbliche amministrazioni
  • aver effettuato l’integrazione dei versamenti previdenziali, per il periodo successivo al 01.01.2005, fino alla concorrenza del 100 per cento di quelli previsti per il medesimo contratto a tempo pieno all’INPS o altro ente previdenziale oppure ad un fondo pensione complementare disciplinato dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

Per data del provvedimento di adozione si intende, nel caso in cui l’adozione venga pronunciata in un paese straniero, la data del provvedimento con il quale il Tribunale dei Minori in Italia ordina la trascrizione del provvedimento straniero di adozione nei registri dello stato civile.

Per affidamento si intende sia l’affidamento disposto ai sensi del Titolo I-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, sia l’affidamento preadottivo disposto ai sensi del Titolo II, Capo III della medesima legge.

Per la definizione di figli ed equiparati si fa riferimento a quanto previsto per l'assegno regionale al nucleo familiare.

 

MISURA DEL CONTRIBUTO

  • è pari all’importo del versamento previdenziale effettuato, nel limite dell’integrazione dei contributi obbligatori fino alla concorrenza del cento per cento di quelli previsti per il tempo pieno, e comunque non superiore ad euro 3.000,00 rapportati ad anno. Tale limite è ridotto ad euro 1.750,00 nel caso di versamenti ad un fondo pensione complementare disciplinato dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
  • spetta per un periodo massimo di ventiquattro mesi, elevabili a ventotto nell’ipotesi in cui il padre del/della bambino/a usufruisca del congedo parentale per almeno tre mesi di cui al comma 2 dell’articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

Il contributo regionale viene erogato a titolo di rimborso successivamente al pagamento, da parte dei soggetti interessati, dei contributi volontari presso l'INPS o presso un fondo di previdenza complementare.

 
 
 
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