
Il contributo è previsto dall'articolo 1, comma 4 della legge regionale n. 1/2005 e dal nuovo regolamento di esecuzione della legge regionale n. 1/2005 approvato con decreto del Presidente della Regione n. 3/L del 4 giugno 2008.
DESTINATARI
Coloro che, avendo svolto attività lavorativa a tempo parziale entro i tre anni di vita del bambino o entro tre anni dalla data del provvedimento di adozione o affidamento, integrano i versamenti previdenziali fino alla concorrenza del 100 per cento di quelli previsti per il contratto a tempo pieno. Sono esclusi i dipendenti da pubbliche amministrazioni e coloro che sono titolari di pensione diretta.
REQUISITI
| - | con orario di lavoro fino al 70 per cento di quello previsto dal contratto collettivo di riferimento per il tempo pieno; |
| - | entro i tre anni di vita dei figli ed equiparati o entro i tre anni dalla data del provvedimento di adozione o affidamento; |
| - | dopo aver fruito dei congedi di maternità e di paternità previsti al Capo III e al Capo IV del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151; |
| - | deve trattarsi di lavoro svolto alle dipendenze di soggetti privati quindi rimangono esclusi i lavoratori dipendenti da pubbliche amministrazioni |
Per data del provvedimento di adozione si intende, nel caso in cui l’adozione venga pronunciata in un paese straniero, la data del provvedimento con il quale il Tribunale dei Minori in Italia ordina la trascrizione del provvedimento straniero di adozione nei registri dello stato civile.
Per affidamento si intende sia l’affidamento disposto ai sensi del Titolo I-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, sia l’affidamento preadottivo disposto ai sensi del Titolo II, Capo III della medesima legge.
Per la definizione di figli ed equiparati si fa riferimento a quanto previsto per l'assegno regionale al nucleo familiare.
MISURA DEL CONTRIBUTO
Il contributo regionale viene erogato a titolo di rimborso successivamente al pagamento, da parte dei soggetti interessati, dei contributi volontari presso l'INPS o presso un fondo di previdenza complementare.