
Gli interventi sono previsti dall'art. 4 della legge regionale n. 1/2005 e dall'art. 4-bis introdotto dalla legge regionale n. 3/2008. L'art. 4 prevede il sostegno alla contribuzione volontaria presso l'INPS per i periodi non lavorati e non coperti da contribuzione figurativa, mentre l'art. 4-bis prevede il sostegno alla costituzione di forme di previdenza complementare o al versamento da parte di lavoratori/trici titolari di un rapporto di lavoro a tempo determinato o di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto o programma.
A) INTERVENTI PREVIDENZIALI A SOSTEGNO DEL LAVORO DISCONTINUO
DESTINATARI
Sono esclusi:
REQUISITI DEL RICHIEDENTE
I primi tre requisiti devono essere posseduti al momento della domanda di contributo, mentre quello riguardante la disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e formativa deve sussistere per l’intero periodo cui si riferisce il contributo.
NUCLEO FAMILIARE DA VALUTARE
E’ valutato il nucleo familiare composto da:
CONDIZIONE ECONOMICA DEL NUCLEO FAMILIARE
La condizione economica è valutata con riferimento al nucleo familiare del richiedente considerando gli elementi reddituali e patrimoniali ed è dichiarata ad uno dei soggetti accreditati e convenzionati con la Provincia.
Il reddito da valutare è quello relativo all’anno solare antecedente all’anno in cui inizia il periodo di riferimento della prestazione, mentre il patrimonio da valutare è quello rilevato al 31 dicembre dell’anno solare antecedente a quello in cui inizia il periodo di riferimento della prestazione.
Il contributo spetta qualora la condizione economica del nucleo familiare del richiedente non superi l’importo di euro 15 mila riferito ad un componente(euro 15.683,00 dal 1° gennaio 2009). Per più componenti si applica la scala di equivalenza prevista dal decreto legislativo n. 109 del 1998.
MISURA DEL CONTRIBUTO
La Regione interviene con un contributo in misura non superiore ad euro 1.780,00 annui per un periodo massimo per ciascun anno di 6 mesi.
Il contributo viene concesso per un periodo massimo di 33 mesi nell’arco della vita lavorativa fino al raggiungimento dei requisiti minimi per ottenere la pensione di anzianità o di vecchiaia.
Il contributo è a fondo perduto per i primi 18 mesi, mentre è erogato in forma di prestito per i successivi 15 mesi. La misura del contributo cambia a seconda della categoria di lavoratori e dei periodi per i quali si beneficia e non può superare l’importo del versamento volontario dovuto.
Autorizzati ai versamenti alla gestione dei lavoratori dipendenti – max 1.780,00
| CONTRIBUTO | MENSILE |
|---|---|
| 1° - 2° mese | 368,46 |
| 3° - 4° mese | 304,38 |
| 5° - 6° mese | 217,16 |
| CONTRIBUTO | SETTIMANALE |
|---|---|
| 1^ - 9^ settimana | 81,88 |
| 10^ - 18^ settimana | 67,64 |
| 19^ - 26^ settimana | 54,29 |
Autorizzati ai versamenti alle altre gestioni – max 1.080,00
| CONTRIBUTO | MENSILE |
|---|---|
| 1° - 2° mese | 223,56 |
| 3° - 4° mese | 184,68 |
| 5° - 6° mese | 131,76 |
| CONTRIBUTO | SETTIMANALE |
|---|---|
| 1^ - 9^ settimana | 49,68 |
| 10^ - 18^ settimana | 41,04 |
| 19^ - 26^ settimana | 32,94 |
Qualora il contributo sia erogato in forma di prestito, la restituzione avviene in rate semestrali costanti senza interessi fino al massimo 10 rate con scadenza 30 giugno – 31 dicembre a partire dall’anno successivo a quello di erogazione. Se il pagamento di una rata è effettuata in ritardo:
Il contributo non è cumulabile con interventi previsti dalla legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 a sostegno della contribuzione previdenziale delle persone casalinghe, dei lavoratori stagionali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni.
B) SOSTEGNO ALLA COSTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE
DESTINATARI
Sono esclusi:
REQUISITI RICHIEDENTE
NUCLEO FAMILIARE DA VALUTARE e CONDIZIONE ECONOMICA
Vedi intervento previdenziale a sostegno del lavoro discontinuo.
MISURA DEL CONTRIBUTO
Il contributo non è cumulabile con gli inerventi previsti dagli articolo 1 e 2 della legge regionale n. 1/2005 a sostegno dei periodi di cura dei figli e di familiari non autosufficienti e con gli interventi previsti dalla legge regionale n. 7/1992 a sostegno della contribuzion eprevidenziale delle persone casalinghe, dei lavoratori stagionali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni.
VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO
Il contributo è versato alla società "Centro pensioni complementari regionali Spa", istituito con legge regionale n. 7/1997, la quale apre una posizione individuale in strumenti finanziari a favore degli/delle aventi diritto, al fine di investire le somme erogate dalla Regione. Il montante accumulato è trasferito al fondo pensione complementare indicato dagli/dalle aventi diritto al momento del pensionamento nel sistema obbligatorio pubblico.