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Provincia Autonoma di Trento - Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa

 
 
 
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CONTRIBUTO AI COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI PER I VERSAMENTI PREVIDENZIALI EFFETTUATI AI FINI DELL'ASSICURAZIONE INVALIDITA' - VECCHIAIA – SUPERSTITI (I.V.S.)

Il contributo è previsto dall'articolo 14 della L.R. 25 luglio 1992 n.7

DESTINATARI

Coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alla rispettiva gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali, operanti in aziende che si trovano in condizioni particolarmente sfavorite. Il contributo è concesso a sostegno dei versamenti previdenziali versati all’Inps ai sensi della legge 2 agosto 1990, n. 233 per l’assicurazione Invalidità-Vecchiaia-Superstiti (IVS).



 

REQUISITI RICHIEDENTE

1. Le aziende devono trovarsi in condizioni particolarmente sfavorite.Ai sensi della deliberazione di Giunta provinciale n. 1942 del 2 novembre 2015 sono tali quelle ubicate:

a) nelle zone svantaggiate indicate al paragrafo 5.1 (DISPOSIZIONI GENERALI – Applicazione territoriale) del "Piano di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Trento per il periodo 2007-2013”, approvato in via definitiva con deliberazione della Giunta provinciale n. 651 del 14 marzo 2008;

b) ad un’altitudine superiore ai 900 metri s.l.m;

c) nel caso di aziende ubicate parzialmente in zone non svantaggiate, sono considerate operanti in condizioni particolarmente sfavorite quelle ubicate prevalentemente nelle zone di cui al lett. a) o b);

2. Il contributo spetta previa dimostrazione di aver effettuato, nell’anno di riferimento del contributo,iversamenti obbligatoriai sensi della legge 2 agosto 1990, n. 233 per l’assicurazione Invalidità-Vecchiaia-Superstiti (IVS).

 

 

MISURA DEL CONTRIBUTO

Il contributo è pari al 50 per cento dell’importo versato per la contribuzione previdenziale dovuta ai sensi della legge 9 agosto 1990, n. 233. Per le aziende che operano ad un’altitudine superiore ai 900 m s.l.m., l’ammontare del contributo è determinato annualmente dalla Giunta regionale.Con riferimento all’anno 2018, la Giunta regionale ha stabilito che il contributo è pari al 60% di quanto versato per la contribuzione previdenziale dovuta ai sensi della legge 233/1990 per le aziende che operano a un altitudine ai 900 m s.l.m. e fino ai 1200 m s.l.m. e pari al 70% per le aziende che operano ad un’altitudine superiore ai 1200 m s.l.m.

 

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda può essere presentata:

- all’Agenzia provinciale per l’assistenza e previdenza integrativa;

- agli Uffici periferici per l’informazione della Provincia;

- ai Patronati di assistenza.

Le domande devono essere presentate entro tre mesi dalla scadenza dell’ultima rata della contribuzione previdenziale obbligatoria dell’anno di competenza, allegando la documentazione probatoria dell’avvenuto versamento.

 

TERMINI DI PROCEDIMENTO

180 giorni dal giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle domande

 

MODALITÀ E TERMINI DI EROGAZIONE

L’Agenzia per l’assistenza e previdenza integrativa provvede all’erogazione del contributo nel rispetto di quanto previsto dal Reg. (UE) 18 dicembre 2013, n. 1408/2013/UE concernente “Regolamento della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo”.

L’erogazione del contributo avviene in un unica soluzione posticipata, per ogni anno solare.


 
 
 
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