
Articolo 1, comma 4, della legge regionale 15 luglio 2009, n. 5
DESTINATARI
Possono accedere al contributo le seguenti categorie di soggetti:
Devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4, comma1, del regolamento di esecuzione della legge regionale n.5/2009 e, in particolare, al momento della cessazione o della sospensione dell'attività lavorativa erano iscritti da almeno sei mesi e avevano versato regolarmente i contributi in un fondo pensione di cui all'art. 3, comma 1, lettere da a) ad h), e comma 2, e all'art. 12, del D.Lgs. n. 252/ 2005, istituito successivamente alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421
CONTRIBUTO: IMPORTO E MODALITA’ DI VERSAMENTO
L'importo del contributo è pari ad euro 4.000 rapportato ai mesi in cui sussiste lo stato di disoccupazione o di sospensione dal lavoro tra il 1° settembre 2008 e il 31 dicembre 2010.
Il contributo è versato alla società Pensplan Centrum S.p.A., la quale costituirà una posizione individuale tramite l’accantonamento contabile delle somme spettanti, rivalutate al tasso previsto per il Tfr. Tali somme saranno versate al fondo pensione a cui risulta iscritto il beneficiario al momento della richiesta di prestazione pensionistica complementare.
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande possono essere presentate fino al 30 giugno 2012.