Gli interventi sono previsti dalla legge regionale n. 7/1992 come modificata dalla legge regionale n. 1/2005. Quest'ultima norma ha introdotto nuovi requisiti per l'accesso al contributo per la costituzione della pensione di vecchiaia e previsto la concessione di un contributo anche a favore alle persone casalinghe che hanno effettuato versamenti ad un fondo pensioni complementare. Il nuovo regolamento di esecuzione della legge regionale n. 1/2005 ha inoltre previsto la concessione del contributo a favore della persona casalinga, in deroga al requisito della presenza di figli minorenni o di familiari non autosufficienti da assistere, nel caso in cui abbia compiuto cinquantacinque anni.
DESTINATARI
REQUISITI
REQUISITI DEI FIGLI O EQUIPARATI
Per la definizione di figli e equiparati si rinvia a quanto previsto per l'assegno regionale al nucleo familiare. I figli e gli equiparati devono in ogni caso:
MISURA CONTRIBUTO
Contributo per la costituzione della pensione di vecchiaia
Contributo per la costituzione di una pensione complementare
Condizione economica riferita ad un nucleo familiare con un solo componente | Misura del contributo |
Fino ad € 10.000,00 | 50% del versamento volontario |
tra € 10.000,01 e € 12.500,00 | 40% del versamento volontario |
tra € 12.500,01 e € 15.000,00 | 30% del versamento volontario |
oltre € 15.000,00 | non spetta nessun contributo |
Condizione economica riferita ad un nucleo familiare con un solo componente | Misura del contributo |
Fino ad € 10.455,00 | 50% del versamento volontario |
tra € 10.455,01 e € 13.069,00 | 40% del versamento volontario |
tra € 13.069,01 e € 15.683,00 | 30% del versamento volontario |
oltre € 15.683,00 | non spetta nessun contributo |