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Provincia Autonoma di Trento - Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa

 
 
 

INTERVENTI PREVIDENZIALI A FAVORE DELLE PERSONE CASALINGHE

Gli interventi sono previsti dalla legge regionale n. 7/1992 come modificata dalla legge regionale n. 1/2005. Quest'ultima norma ha introdotto nuovi requisiti per l'accesso al contributo per la costituzione della pensione di vecchiaia e previsto la concessione di un contributo anche a favore alle persone casalinghe che hanno effettuato versamenti ad un fondo pensioni complementare. Il nuovo regolamento di esecuzione della legge regionale n. 1/2005 ha inoltre previsto la concessione del contributo a favore della persona casalinga, in deroga al requisito della presenza di figli minorenni o di familiari non autosufficienti da assistere, nel caso in cui abbia compiuto cinquantacinque anni.

 

DESTINATARI

  • le persone casalinghe autorizzate ad effettuare i versamenti volontari nelle gestioni dei lavoratori dipendenti o autonomi per la pensione di vecchiaia;
  • le persone casalinghe che abbiano effettuato versamenti ad un fondo pensione complementare.

REQUISITI

  • essere residenti da almeno 5 anni nella regione Trentino-Alto Adige o da almeno un anno prima della domanda ed altri 14 anni in precedenza, anche non consecutivi;
  • essere persona casalinga ovvero persona che all’interno del proprio nucleo familiare svolgono in modo diretto ed esclusivo l’attività inerente all’organizzazione e all’andamento della vita familiare provvedendo in particolare alla cura e all’educazione dei figli minori o all’assistenza del coniuge o di familiari non autosufficienti; nel caso in cui la persona casalinga non abbia figli minorenni nè familiari da assistere, il contributo regionale spetta solo qualora la persona abbia compiuto il cinquantacinquesimo anno di età;
  • la condizione economica del nucleo familiare del richiedente non deve superare l'importo di euro 15.000,00 (euro 15.683,00 dall'1.1.2009), riferito ad un nucleo familiare con un solo componente; nel caso di più componenti si applica la scala di equivalenza orevista dal decreto legislativo n. 109/1998;
  • essere maggiorenni;
  • non essere iscritte a forme di previdenza obbligatoria per effetto di lavoro autonomo o subordinato e che non usufruiscono di analoghe provvidenze a carico di istituti assicurativi o previdenziali;
  • non essere titolari di pensione diretta.
 

REQUISITI DEI FIGLI O EQUIPARATI

Per la definizione di figli e equiparati si rinvia a quanto previsto per l'assegno regionale al nucleo familiare. I figli e gli equiparati devono in ogni caso:

  • Risultare nella scheda anagrafica familiare del richiedente;
  • avere un’età inferiore ai 18 anni, ad eccezione dei figli ed equiparati riconosciuti disabili (invalidi civili minorenni, invalidi civili con grado di invalidità pari o superiore al 74%, ciechi civili e sordomuti).
  • sono da considerarsi assistiti anche i minori affidati con provvedimento amministrativo purché l'affidamento copra l'intera settimana e abbia una durata giornaliera pari ad almeno sei ore.
 

MISURA CONTRIBUTO

Contributo per la costituzione della pensione di vecchiaia

  • la misura del contributo è pari al sessanta per cento dell'importo del versamento volontario effettuato e comunque non superiore al versamento previdenziale previsto per il settore servizi domestici;
  • il contributo viene erogato fino al al raggiungimento del requisito minimo di contribuzione per ottenere la pensione di vecchiaia, rappresentato dall'età pensionabile stabilita dal regime obbligatorio di appartenenza, fermo restando che il numero di anni di contribuzione maturati devono essere inferiori a 35;
  • il contributo non è cumulabile con i contributi previsti dalla legge regionale n. 1/2005, ad eccezione dell'assegno regionale al nucleo familiare;
  • il contributo inoltre non è cumulabile con gli interventi previsti dalla legge regionale n. 7/1992, compreso il contributo per la costituzione della pensione complementare.

Contributo per la costituzione di una pensione complementare

  • La misura del contributo è pari:
    Condizione economica riferita ad un nucleo familiare con un solo componenteMisura del contributo
    Fino ad € 10.000,0050% del versamento volontario
    tra € 10.000,01 e € 12.500,0040% del versamento volontario
    tra € 12.500,01 e € 15.000,0030% del versamento volontario
    oltre € 15.000,00non spetta nessun contributo
  • A partire dal 01.01.2009 il contributo è pari:
    Condizione economica riferita ad un nucleo familiare con un solo componenteMisura del contributo
    Fino ad € 10.455,0050% del versamento volontario
    tra € 10.455,01 e € 13.069,0040% del versamento volontario
    tra € 13.069,01 e € 15.683,0030% del versamento volontario
    oltre € 15.683,00non spetta nessun contributo
  • il contributo non può superare l'importo di euro 500,00 annui e non può essere erogato per più di 10 anni;
  • nel caso di nuclei familiari formati da più componenti i limiti di condizione economica sono rideterminati applicando al scala di equivalenza prevista dal decreto legislativo n. 109/1998;
  • il contributo non è comulabile con i contributi previsti dalla legge regionale n. 1/2005, ad eccezione dell'assegno regionale al nucleo familiare e con gli altri interventi previsti dalla legge regionale n. 7/1992; non possono inoltre accedere al contributo gli iscritti all'assicurazione regionale volontaria per l apensione alle casalinghe.

 

 

 
 
 
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