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Provincia Autonoma di Trento - Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa

 
 
 
25/10/2020

ASSEGNO UNICO PROVINCIALE - MODIFICATA LA DISCIPLINA ATTUATIVA

In seguito al perdurare degli effetti del Covid 19, al fine di accrescere ed estendere i sostegni in favore dei lavoratori e delle loro famiglie, la legge provinciale n. 3 dello scorso maggio, autorizzando uno stanziamento aggiuntivo di 13 milioni di euro, aveva previsto una modifica dei criteri di erogazione dell'assegno unico provinciale, al fine di attualizzare la condizione economica dei nuclei familiari che hanno subito gli effetti negativi dell’epidemia, in primo luogo le famiglie dei lavoratori stagionali. La Giunta provinciale, con deliberazione n. 1449 del 25 settembre 2020, ha approvato le disposizioni attuative per l’attualizzazione della condizione economica oltre ad altre due importanti modifiche.

Attualizzazione della condizione economica:

- sono ammessi all'attualizzazione anche i lavoratori stagionali che hanno cessato o ridotto l'attività lavorativa  e quelli che non possono riprendere l'attività a causa del Covid 19. La categoria degli stagionali, come noto,  è risultata essere  particolarmente colpita dagli effetti della pandemia;

- è prevista l'incompatibilità fra l'Assegno e analoghi interventi della Provincia (in particolare strumenti di sostegno al reddito previsti dalla “Sfida 3.6” del Documento di politica del lavoro e il Sostegno al reddito per titolari di impresa o soci di società o i professionisti ex art. 8 LP 3/2020);

- per evitare il cumulo con l'Assegno unico, nel reddito attualizzato si conteggiano anche le indennità per Covid 19 introdotte dalla normativa statale con i  decreti  "Cura Italia" e "Rilancio Italia" (fra gli altri, l' indennità per lavoratori autonomi, il reddito di emergenza) percepite prima della presentazione della dichiarazione di attualizzazione;

- dalla normativa statale è stata mutuata l'esclusione dal beneficio dell'attualizzazione dei soggetti che al momento della richiesta siano diventati titolari di pensione o abbiano maturato i requisiti per l'accesso alla pensione;

- il patrimonio immobiliare diverso dall'abitazione di residenza fino ad una franchigia di euro 50.000,00 non viene valutato a meno che non produca reddito per la famiglia. In questo caso si considerano i canoni di locazione percepiti negli ultimi due mesi;

- i depositi/risparmi e i titoli sono valutati in base alla consistenza risultante alla fine del mese precedente o all'ultimo rendiconto disponibile. E' prevista una franchigia di 3.000,00.

- con la nuova disciplina la quota A dell'Assegno, come  derivante dalla attualizzazione per  Covid 19, viene aumentata del 15% rispetto al valore ottenuto con le regole di calcolo in vigore. L'attualizzazione dura sei mesi eventualmente rinnovabili ma non può spingersi oltre il 30.06.2021;

- le dichiarazioni per l’attualizzazione delle domande di assegno unico sono presentate agli Sportelli periferici della Provincia e ai Patronati. Fino al 31 dicembre la dichiarazione può avere effetto retroattivo dal 1° luglio purché le conseguenze dei cambiamenti significativi (perdita, riduzione, sospensione dell’attività lavorativa) fossero sussistenti al 30 giugno 2020.



 

Quota a sostegno dei figli vincolata alla fruizione dei servizi mensa scolastica/trasporto alunni:

Considerato che l'emergenza epidemiologica ha reso necessaria, fra l'altro, la chiusura delle scuole e quindi anche delle mense scolastiche, viene sospesa la quantificazione della quota in questione dell'Assegno unico che, essendo parametrata in base alla fruizione di tali servizi, sarebbe stata altrimenti decurtata.

L'intenzione è quella di non aggravare le entrate delle famiglie beneficiarie della quota B, ovvero con figli in età scolare, che già stanno pagando un prezzo elevato a causa della pandemia. Pertanto viene riconosciuto (fino alla prossima domanda di Assegno unico) l'importo nella misura piena e non rapportata alla fruizione dei servizi in questione.

 

Modifica del periodo di riferimento dell'Assegno unico:

L'attuale periodo di riferimento coincide con l'anno solare. la decisione assunta è di portare il periodo di riferimento dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo. Il motivo di questo cambiamento è riconducibile alla necessità di coordinare l'assegno unico,  che è una prestazione economica erogata per lo più alle famiglie con figli in età scolare, con l'anno scolastico, ma anche la raccolta delle domande con eventuali modifiche normative che dovessero essere approvate in sede di manovra finanziaria relativa al Bilancio di previsione. Infatti attualmente il grosso delle domande è raccolto in anticipo rispetto all'anno di riferimento, tra ottobre e dicembre, quando  è in discussione il Bilancio provinciale. Spostando a luglio la decorrenza dell'assegno, le domande verrebbero raccolte tra aprile/giugno e potrebbero già essere adeguate alle modifiche normative eventualmente  approvate a dicembre.

Per rendere possibile la modifica del periodo di riferimento si è reso necessario prorogare al 30.06.2021 l’assegno attualmente in erogazione, senza dover ricorrere alla presentazioen di una nuova domanda.

 
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