
Con deliberazione della Giunta provinciale n. 2216 di data 11 settembre 2009 è stata approvata la disciplina dell'intervento di sostegno economico previsto dall'articolo 35, comma 2 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, recante "Politiche sociali nella provincia di Trento". L'intervento si configura come "Reddito di garanzia" per soddisfare i bisogni generali della vita e consiste in un erogazione monetaria ad integrazione della condizione economica del nucleo familiare. Tale intervento è stato ridisciplinato a decorrere dal 1° luglio 2010 con deliberazione della Giunta provinciale n. 1524 di data 25 giugno 2010.
REQUISIT E NODALITA' DI ACCESSO AL "REDDITO DI GARANZIA"
REQUISITI GENERALI
ECCEZIONI ALLA RICERCA ATTIVA DI UN LAVORO
In presenza dei requisiti generali si accede all'intervento secondo due diverse modalità a seconda di ulteriori condizioni presentate dal nucleo familiare
1. INTERVENTO A PRIMA EROGAZIONE AUTOMATICA
DESTINATARI
- nuclei familiari nei quali al momento della domanda è presente almeno un soggetto che:
- nuclei familiari composti esclusivamente da persone oltre i 60 anni, se donne e oltre i 65 anni, se uomini
MISURA DEL BENEFICIO ECONOMICO
la misura mensile dell’intervento di sostegno economico è data dalla trasformazione in reddito, diviso per 12, della differenza tra l’ICEF corrispondente all’ammontare del reddito di garanzia (0,13) e l’ICEF accertato del nucleo in sede di accesso, rapportato al numero di componenti il nucleo familiare in base alla scala di equivalenza utilizzata ai fini ICEF. A questo fine sono computati solo i componenti effettivamente residenti con il nucleo familiare; i componenti adulti sono inoltre computati solo se residenti in Trentino da almeno tre anni).
FORMULA: Reddito di garanzia mensile = [(0,13 – ICEF nucleo per accesso)*50.000*s.eq. nella quale i componenti adulti del nucleo sono conteggiati solo se aventi residenza in trentino da più di tre anni] / 12
Esempi:
- nucleo di due persone adulte (aventi entrambe residenza triennale) che ha ICEF 0,10 percepisce mensilmente € 195
- nucleo di due persone adulte (una sola delle quali ha residenza triennale) che ha in sede di accesso ICEF 0,10 percepisce mensilmente € 125
+ ulteriore somma a titolo di contributo sull’eventuale canone di locazione, se il nucleo familiare non è già beneficiario di provvidenze ex legge provinciale 15 del 2005 (alloggio pubblico o contributo integrativo al canone di locazione); la somma spettante a tale titolo è diversificata in base al numero di componenti il nucleo familiare (minimo € 205 / massimo € 405)
DURATA DELL’INTERVENTO
Mesi 4.
DECORRENZA DELL’INTERVENTO
L’intervento decorre dal mese successivo alla data di presentazione della domanda (trasmessa in via telematica a cura dei PATRONATI e degli sportelli periferici della Provincia).
L’erogazione è effettuata dall’APAPI in rate mensili.
RINNOVO DELL’INTERVENTO
Il rinnovo dell’intervento è subordinato alle seguenti condizioni:
Il rinnovo può avvenire al massimo tre volte nei due anni decorrenti dalla prima concessione (massimo 16 mesi su 24). Tale limite non sussiste nei seguenti casi:
2. INTERVENTO AD EROGAZIONE SUBORDINATA ALLA VALUTAZIONE PREVENTIVA DEI SERVIZI SOCIALI
DESTINATARI
- nuclei familiari che non hanno le condizioni che danno titolo all'erogazione automatica del reddito di garanzia;
- nuclei familiari che chiedono il rinnovo dell'intervento in deroga ai limiti temporali previsti per l'automatismo;
- nuclei familiari che, nel caso di incongruità della domanda, rifiutano l'imputazione dell'indicatore di condizione economica corrispondente alle spese derivanti dai consumi;
- nuclei familiari che risultano residenti senza fissa dimora.
Il Servizio Sociale valuta la situazione del nucleo familiare; se riscontra problematiche sociali complesse, ulteriori rispetto al solo bisogno economico, predispone un progetto sociale al quale il nucleo deve aderire per l'ottenimento del beneficio; in mancanza di problematiche sociali complesse il Servizio Sociale rinvia il nucleo all'automatismo rilasciando apposita attestazione.
MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL BENEFICIO ECONOMICO
Uguale ai casi in cui è previsto l’automatismo attraverso l’APAPI, fatta salva la possibilità di escludere dal computo taluni componenti (ad esempio chi ha rifiutato un’offerta di lavoro)
NB: per gli utenti con difficoltà nella gestione del proprio patrimonio, esiste la possibilità di sostituire - totalmente o parzialmente- l’erogazione monetaria con forme alternative di sostegno economico (ad esempio l'apertura di credito presso negozi di generi alimentari)
DURATA DELL’INTERVENTO
Determinata nel progetto individualizzato e comunque non eccedente i 6 mesi per i soggetti idonei ad assumere/riassumere un ruolo lavorativo e i mesi 12 per i soggetti non idonei.
DECORRENZA DELL’INTERVENTO
L’intervento decorre dal mese successivo alla data di presentazione della domanda.
L’erogazione è effettuata mensilmente dall’ente gestore.
RINNOVO DELL’INTERVENTO
Il rinnovo dell’intervento è subordinato alle seguenti condizioni:
Il rinnovo non è subordinato a limiti temporali.
VERIFICA DELLA CONGRUITA' DELLA DOMANDA IN BASE AI CONSUMI
Per le domande presentate sia con l'automatismo si a mezzo dei servizi sociali viene effettuata la verifica della congruità dei redditi dichiarati rispetto aiconsumi stimati per il medesimo periodo, Se la domanda è incongrua il richiedente può:
- accettare l'indicatore ICEF/consumi che viene adottato a base di calcolo per la quantificazione del beneficio;
- non accettare l'ICEF/consumi con possibilità di validazione dell'ICEF/redditi da parte dei servizi sociali.
INCENTIVO AL LAVORO
Al componente di un nucleo familiare nel quale nessuno lavora che inizia. nel corso dell'erogazione dell'intervento, un'attività lavorativa è riconosciuto un incentivo monetario pari al doppio di una mensilità del beneficio in godimento al momento in cui detta attività prende avvio. L'incentivo è corrisposto a seguito di domanda presentata dall'interessato nei sei mesi successivi la data di maturazione del primo anno di attività lavorativa ininterrotta.
RIFIUTO DEL LAVORO
Il rifiuto ingiustificato di un'offerta di lavoro comporta per il nucleo familiare di appartenenza l'impossibilità di presentare domanda nei tre quadrimestri successivi all'ultimo mese di erogazione.
Al rifiuto ingiustificato sono equiparati:
- la mancata risposta all'offerta di lavoro;
- l'irreperibilità;
- la perdita dello stato di disoccupazione per motivi diversi dall'inizio di un'attività lavorativa;
- la mancata partecipazione alle iniziative concordate con l'Agenzia del lavoro per i componenti del nucleo familiare beneficiario dell'intervento;
- la cessazione dell'occupazione per dimissioni non per giusta causa.