
Con deliberazione della Giunta provinciale n. 2216 di data 11 settembre 2009 è stata approvata la disciplina dell'intervento di sostegno economico previsto dall'articolo 35, comma 2 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, recante "Politiche sociali nella provincia di Trento". L'intervento si configura come "Reddito di garanzia" per soddisfare i bisogni generali della vita e consiste in un erogazione monetaria ad integrazione della condizione economica del nucleo familiare.
CRITERI DI ACCESSO
| A) | Intervento erogato dall'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa | |
| Nuclei familiari nei quali è presente almeno un soggetto che: | ||
| - | lavora; | |
| - | ha perso il lavoro da meno di 24 mesi ed è in grado di riassumere un ruolo lavorativo; | |
| - | è in cerca di prima occupazione da meno di 12 mesi a seguito di fuoriuscita dal nucleo familiare di altro componente produttore di reddito da lavoro negli ultimi 24 mesi; | |
| - | sono composti esclusivamente da persone che non possono assumere/riassumere un ruolo lavorativo (minori di 18 anni, donne 60+, uomini 65+). | |
| B) | Intervento subordinato al vaglio preventivo del servizio sociale terrtorialmente competente | |
| Nuclei familiari nei quali: | ||
| - | nessuno lavora da più di 24 mesi e almeno un componente è in grado di assumere un ruolo lavorativo; | |
| - | è in cerca di prima occupazione da oltre 12 mesi a seguito di fuoriuscita dal nucleo familiare di altro componente produttore di reddito da lavoro negli ultimi 24 mesi. | |
REQUISITI
| - | Residenza in un comune della provincia di Trento da almeno 3 anni al momento della presentazione della domanda. | |
| - | ICEF inferiore a 0,13 corrispondente ad un reddito equivalente di 6.500,00 euro per un nucleo familiara con un solo componente. | |
| - | Per i componenti privi di occupazione e idonei al lavoro, sottoscrizione, contestuale alla presentazione della domanda, della dichiarazione di immediata disponibilità all’accettazione di un impiego per tutti i componenti che non lavorano, ovvero attestazione di averla già sottoscritta presso l’Agenzia del Lavoro. | |
| Sono esnoerati: | ||
| - | soggetti (max uno nel nucleo) che hanno la cura diretta e continuativa di un componente del nucleo familiare è affine o familiare entro il II° grado e che ha bisogno di assistenza continuativa, titolari di indennità di accompagnamento o prestazione analoga; | |
| - | studenti nel corso legale di studi e universitari con borsa di studio (compresi dottorati); | |
| - | persone impegnate nel servizio civile volontario. | |
NUCLEO FAMILIARE DA VALUTARE
Nucleo familiare anagrafico, con l’esclusione dei componenti il nucleo familiare che hanno cessato di fatto la coabitazione in quanto irreperibili ovvero denunciati, istruiti, sottoposti a giudizio o condannati per reati nei confronti degli altri componenti il nucleo medesimo. Il ricorrere di tale eccezione vale ache ad escludere il coniuge non legalmente separato che non faccia parte del nucleo familiare.
VALUTAZIONE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA
La condizione economica è valutata considerando i redditi indicati nelle dichiarazioni ICEF dei componenti il nucleo familiare, attualizzata in presenza di variazioni significative ai due mesi antecedenti la domanda ed il patrimonio mobiliare e immobiliare esistente all’ultimo giorno del mese precedente la data di presentazione della domanda.
I redditi indicati nelle dichiarazioni ICEF sono rideterminati a seguito del verificarsi di cambiamenti significativi. Si considerano cambiamenti significativi:
| - | la perdita, cessazione o sospensione dell’attività lavorativa per causa non dipendente dalla volontà del richiedente e se lavoratore dipendente, riduzione in misura superiore al 30% dell’orario di lavoro; |
| - | l'inizio di una nuova attività lavorativa. |
Nel calcolo della condizione economica non si considerano alcune delle deduzioni ed esclusioni previste dalle disposizioni generali ICEF.
Il patrimonio complessivo, costituito dal patrimonio immobiliare eccedente la franchigia relativa all’abitazione principale e il patrimonio mobiliare oltre la franchigia di non dichiarabilità è convertita in reddito equivalente applicando una percentuale del 20% fino a 10.000,00 euro e del 100% per importi eccedenti tale soglia.
MISURA INTEGRAZIONE DEL REDDITO FAMILIARE
La misura mensile dell’intervento è data dalla trasformazione in reddito, divisa per dodici e arrotondata all’euro, della differenza tra l’indicatore della condizione economica corrispondente al reddito di garanzia e l’indicatore della condizione economica risultante in sede di presentazione della domanda. Nella trasformazione in reddito di detta differenza si applica la scala di equivalenza corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare.
| Numero componenti nucleo familiare | Coefficiente scala di equivalenza | Importo annuo reddito di garanzia (Euro) | Importo mensile reddito di garanzia (Euro) |
| 1 | 1 | 6.500,00 | 541,67 |
| 2 | 1,57 | 10.205,00 | 850,42 |
| 3 | 2,04 | 13.260,00 | 1.105,00 |
| 4 | 2,46 | 15.990,00 | 1.332,50 |
| 5 | 2,85 | 18.525,00 | 1.543,75 |
Gli adulti presenti nel nucleo al momento della domanda vengono conteggiati solo se residenti da più di tre continuativi in provincia di Trento. La misura minima dell’integrazione è di 25 euro mensili
A sostegno dei nuclei familiari che hanno in locazione l’immobile costituente la prima abitazione, può essere aggiunta una somma ulteriore, in base al numero dei componenti il nucleo familiare.
| Numero componenti nucleo familiare | Somma ulteriore (Euro) |
| 1 | 505,00 |
| 2 | 215,00 |
| 3 | 245,00 |
| 4 | 260,00 |
| 5 | 295,00 |
| 6 | 330,00 |
| 7 | 390,00 |
| 8 | 405,00 |
L’integrazione non spetta a chi beneficia del contributo integrativo al canone di locazione o di un canone soggettivo inferiore al canone oggettivo dell’alloggio occupato.
TERMINI PROCEDIMENTO
L’Agenzia concede l’intervento sulla base dei dati trasmessi per via telematica senza necessità di acquisire preventivamente il modello cartaceo della domanda.
DURATA INTERVENTO E RINNOVO
L’intervento è concesso per 4 mesi ed è rinnovabile al massimo tre volte nei due anni decorrenti dalla prima concessione (al massimo 16 mesi su 24)
Il rinnovo dell’intervento è subordinato alle seguenti condizioni:
| - | verifica del perdurare dello stato di bisogno economico; |
| - | verifica del mantenimento della disponibilità immediata all’accettazione di un impiego. |
Il limite dei tre rinnovi non sussiste nei seguenti casi:
| - | nuclei nei quali tutti i componenti idonei svolgono attività lavorativa (salvo deroghe); |
| - | nuclei in possesso di attestazione del servizio sociale della insussistenza di problematiche socio-assistenziali. |
DECORRENZA E MODALITA' EROGAZIONE
L’intervento decorre dal mese successivo alla data di presentazione della domanda (trasmessa per via telematica dagli Istituti di patronato e dagli sportelli periferici della Provincia). L’erogazione avviene in rate mensili con scadenza il giorno 27. La mensilità di dicembre è corrisposta con scadenza il giorno 16. Qualora l’importo della rata mensile sia pari o inferiore a 50,00 euro l’intervento è corrisposto in un’unica soluzione il primo mese.
MODALITA' PRESENTAZIONE DOMANDE
La domanda è presentata all’Agenzia provinciale per l’assistenza e la previdenza integrativa per conto dell’intero nucleo familiare avvalendosi del supporto degli:
| - | istituti di patronato ed assistenza sociale |
| - | sportelli di informazione e assistenza al pubblico della Provincia |
In sede di presentazione delle domande, l’operatore procede alla verifica della presenza, nel nucleo familiare, delle condizioni che presuppongono la necessità di una preventiva valutazione da parte del servizio sociale competente in base al comune di residenza (Comprensori o comuni di Trento o Rovereto)
INCENTIVI AL ALVORO
Al componente di un nucleo familiare nel quale nessuno lavora che inizia, nel corso dell’erogazione dell’intervento un’attività lavorativa è riconosciuto un incentivo monetario pari al doppio di una mensilità del beneficio in godimento. L’interessato è tenuto a comunicare l’inizio dell’attività lavorativa entro 30 giorni dal suo verificarsi ed l’incentivo è corrisposto allo scadere del primo anno di attività lavorativa ininterrotta. Ciascun soggetto può ottenere l’incentivo per una sola volta.
RIFIUTO DEL LAVORO
Il rifiuto ingiustificato di un’offerta di lavoro comporta per il nucleo familiare di appartenenza la possibilità di presentare la domanda nei due anni successivi alla data di avvenuto rifiuto, solo attraverso il servizio sociale.
Per rifiuto ingiustificato si intende:
| - | la mancata risposta all’offerta di lavoro; |
| - | l’irreperibilità; |
| - | perdita dello stato di disoccupazione, per motivi diversi dall'inizio di un'attività lavorativa, disposta dall'ufficio per l'impiego competente. |