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Provincia Autonoma di Trento - Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa

 
 
 

Assegno di cura

Articolo 10 della legge provinciale 24 luglio 2012, n. 15

Deliberazione della Giunta provinciale n. n. 1233 di data 14 giugno 2013 recante “Disposizioni attuative dell’articolo 10 della L.P. 24 luglio 2012, n. 15, per la concessione e l’erogazione dell’assegno di cura- approvazione nuovo disciplinare”

FINALITA’

Favorire e supportare la permanenza delle persone non autosufficienti nel proprio ambito domiciliare.

DESTINATARI E REQUISITI

Le persone non autosufficienti che possiedono, al momento della domanda, i seguenti requisiti:

1.          essere residenti in provincia di Trento da almeno 2 anni continuativi; per i soggetti minorenni il requisito deve essere posseduto dal minore o da uno dei due genitori.

2.          essere già titolari di indennità di accompagnamento di cui alla L.P. 7/98 o di analoga prestazione concessa per l’assistenza personale continua oppure aver presentato, anche contestualmente, la relativa domanda.

       Per analoghe prestazioni s’intendono:

  • gli assegni per l’assistenza personale continuativa di cui al D.P.R. n. 1124/1965;
  • le indennità concesse agli invalidi di guerra e superstiti ai sensi del D.P.R. n. 915 del 1978;
  • indennità di assistenza e di accompagnamento a favore di soggetti affetti da infermità per cause di servizio di cui al D.P.R. n. 1092 del 1973 e alla legge n. 9 del 1980.

3.          indicatore ICEF inferiore o uguale a 0,32.

CONDIZIONI

Valutazione sanitaria da parte dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari per l’accertamento della condizione di non autosufficienza e del fabbisogno assistenziale per determinare il livello di gravità (da 1 a 4).

Condivisione e adozione del Piano individualizzato di assistenza, che definisce anche le modalità di utilizzo dell’assegno di cura.

INCOMPATIBILITA’

Sono incompatibili con l’assegno di cura le seguenti prestazioni ed interventi:

a)          prestazione sanitaria aggiuntiva “Contributo forfetario sulle spese di assistenza per favorire la permanenza a domicilio delle persone in possesso dei requisiti di eleggibilità in RSA con livello assistenziale Namir” (disciplinata dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1306/2011;

b)          interventi di sostegno in favore di persone con handicap grave (c.d. “Progetto di Vita Indipendente”) di cui alla deliberazione provinciale n. 2422/2009 e s.m.i.;

c)          sussidio economico per l’assistenza e la cura a domicilio di persone non autosufficienti di cui alla L.P. n. 6/98 (c.d. “vecchio Assegno di cura”);

d)          assegno di cui all’art. 1 o assegno di cui all’articolo 3 della L.P. n. 11/1990 concernente “Provvidenze a favore di mutilati ed invalidi civili e sordomuti ultrasessantacinquenni e di mutilati ed invalidi civili di età inferiore ai 18 anni” e s.m..

La concessione dell’assegno di cura è subordinata alla rinuncia a tali prestazioni o interventi. La rinuncia alle prestazioni di cui ai punti c) e d) è da considerarsi irreversibile.

MISURA DELL’ASSEGNO DI CURA

ASSEGNO MENSILE

 

INTERO

(massimo)

RIDOTTO FINO A

(minimo)

Gravità livello 1euro 100euro 100
Gravità livello 2euro 300euro 150
Gravità livello 3euro 600euro 300
Gravità livello 4euro 1.100euro 500

 

La misura dell’assegno è graduata tra l'importo massimo e l'importo minimo in relazione alla condizione economica (ICEF).

MODALITA’ DI UTILIZZO DELL’ASSEGNO DI CURA

L’assegno di cura è destinato all’acquisizione di servizi assistenziali e/o riabilitativi di tipo domiciliare o ambulatoriale o semiresidenziale. Tali servizi possono essere erogati attraverso:

-        assistenti familiari (c.d. “badanti”) assunte con regolare contratto

-        enti autorizzati e accreditati

-        familiari quali il coniuge, il convivente, i parenti fino al 3° grado e gli affini di 1° e 2° grado.

L’assegno di cura può essere utilizzato per pagare la compartecipazione al costo dei servizi assistenziali pubblici a sostegno della domiciliarità.

SOSPENSIONE DELL'ASSEGNO

L’importo dell’assegno di cura viene ridotto a seguito di sospensione nei seguenti casi:

  • ricovero in Ospedale, in Hospice o in qualsiasi altra struttura residenziale sociosanitaria o socio assistenziale per un periodo consecutivo superiore a 30 giorni, con decorrenza dal 31°;
  • fruizione da parte di un familiare del beneficiario del congedo biennale retribuito al 100% di cui all’art. 42, coma 5 del D.Lgs n. 151/2001 per l’assistenza di persone in situazioni di gravità, certificata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della L. n. 104/1992. Occorre comunicare preventivamente all'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa la fruizione del congedo, a pena di decadenza dall'assegno.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DECORRENZA DELL'ASSEGNO

Non sono previsti termini, la domanda può essere presentata in qualsiasi momento.

Il beneficio decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Per coloro che sono titolari di una prestazione incompatibile l'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo alla rinuncia alla prestazione incompatibile. Inoltre, le persone non autosufficienti ricoverate in RSA o altre strutture residenziali sociosanitarie o socioassistenziali possono presentare domanda di assegno di cura; in questi casi la concessione dell'assegno di cura decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di rientro al proprio domicilio.

Per l’accertamento della condizione economica (ICEF) è necessario rivolgersi ai Centri di Assistenza Fiscale (CAF). La domanda di assegno di cura è presentata all’Agenzia provinciale per l’assistenza e la previdenza integrativa anche avvalendosi del supporto degli sportelli di informazione e assistenza al pubblico della Provincia o degli istituti di patronato e assistenza sociale.

La domanda è presentata dall’interessato o, qualora minorenne, da uno dei genitori con il quale risiede o da chi esercita la potestà genitoriale; se è un minore affidato dall’affidatario. Se l’interessato è interdetto dal tutore; se inabilitato dallo stesso con l’assistenza del curatore. La domanda può essere presentata anche dall’amministratore di sostegno se gli è stato conferito il relativo potere.

Qualora l'assistito sia temporaneamente impossibilitato a firmare per ragione connesse a motivi di salute. la domanda può essere sottoscritta dal coniuge o, in sua assenza, dai figlio o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado.

RIACCERTAMENTO DEL BENEFICIO

Dal 1° ottobre al 31 dicembre di ogni anno successivo all'anno di presentazione della domanda l’interessato dovrà presentare domanda di riaccertamento della condizione economica, pena la revoca dell’assegno di cura a far data 1° gennaio dell’anno successivo. Anche per presentare la domanda di riaccertamento della condizione economica ci si deve rivolgere agli Sportelli di informazione e assistenza al pubblico della Provincia o agli Istituti di patronato e assistenza sociale, previa dichiarazione ICEF da effettuare presso i Centri di Assistenza Fiscale (CAF).

 
 
 
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