Il contributo è previsto dall'articolo 6-ter della L.R. 25 luglio 1992 n.7
DESTINATARI
Coltivatori diretti, mezzadri, coloni e loro familiari coadiuvanti iscritti alla rispettiva gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali, operanti in aziende zootecniche che si trovano in condizioni particolarmente sfavorite. Il contributo è concesso ad integrazione dei versamenti effettuati in un fondo pensione di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
REQUISITI RICHIEDENTE
1. Le aziende devonoessere zootecniche etrovarsi in condizioni particolarmente sfavorite.Ai sensi della deliberazione di Giunta provinciale n. 1942 del 2 novembre 2015 sonoaziende zootecniche le aziende agricole con allevamento di bovini, suini, ovini, caprini o equini con un quantitativo minimo di bestiame pari a 2,5 UBA come risultante dall’ultimo fascicolo aziendale convalidato nell’anno di riferimento del contributo (l’anno cui si riferiscono i versamenti alla previdenza complementare), sono aziende che operano in condizioni particolarmente sfavorite quelleubicate:
a) nelle zone svantaggiate indicate al paragrafo 5.1 (DISPOSIZIONI GENERALI – Applicazione territoriale) del "Piano di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Trento per il periodo 2007-2013”, approvato in via definitiva con deliberazione della Giunta provinciale n. 651 del 14 marzo 2008;
b) ad un’altitudine superiore ai 900 metri s.l.m;
c) nel caso di aziende ubicate parzialmente in zone non svantaggiate, sono considerate operanti in condizioni particolarmente sfavorite quelle ubicate prevalentemente nelle zone di cui al lett. a) o b).
2. Il contributo spetta previa dimostrazione di aver effettuato i versamenti a proprio carico nella forma di previdenza complementareper una sommapari almeno ad euro500,00.
3.Il contributo non spetta ai titolari di pensione diretta.
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda è presentata all’Agenzia provinciale per l’assistenza e previdenza integrativa per il tramite dei Patronati:
Le domande devono essere presentateentro il 31 dicembre dell’anno successivo rispettoa quello dei versamentinella forma complementare. Per i versamenti 2017, la domanda può essere presentata entro il 31 dicembre 2018
MODALITÀ E TERMINI DI EROGAZIONE
L’Agenzia per l’assistenza e previdenza integrativaversa il contributo direttamente alla forma pensionistica complementare cui risulta iscritto il beneficiario. Qualora al momento dell’erogazione non risulti più alcuna posizione di previdenza complementare a seguito di pensionamento o riscatto totale, le somme spettanti sono versate direttamente agli eredi.
L’erogazione del contributo avviene in un unica soluzione posticipata, per ogni anno solare