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Provincia Autonoma di Trento - Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa

 
 
 
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CONTRIBUTO INTEGRATIVO DEI VERSAMENTI EFFETTUATI IN UN FONDO PENSIONE DA PARTE DI COLTIVATORI DIRETTI, COLONI E MEZZADRI OPERANTI IN AZIENDE ZOOTECNICHE

Il contributo è previsto dall'articolo 6-ter della L.R. 25 luglio 1992 n.7

DESTINATARI

Coltivatori diretti, mezzadri, coloni e loro familiari coadiuvanti iscritti alla rispettiva gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali, operanti in aziende zootecniche che si trovano in condizioni particolarmente sfavorite. Il contributo è concesso ad integrazione dei versamenti effettuati in un fondo pensione di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

 

 

REQUISITI RICHIEDENTE

1. Le aziende devonoessere zootecniche etrovarsi in condizioni particolarmente sfavorite.Ai sensi della deliberazione di Giunta provinciale n. 1942 del 2 novembre 2015 sonoaziende zootecniche le aziende agricole con allevamento di bovini, suini, ovini, caprini o equini con un quantitativo minimo di bestiame pari a 2,5 UBA come risultante dall’ultimo fascicolo aziendale convalidato nell’anno di riferimento del contributo (l’anno cui si riferiscono i versamenti alla previdenza complementare), sono aziende che operano in condizioni particolarmente sfavorite quelleubicate:

a) nelle zone svantaggiate indicate al paragrafo 5.1 (DISPOSIZIONI GENERALI – Applicazione territoriale) del "Piano di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Trento per il periodo 2007-2013”, approvato in via definitiva con deliberazione della Giunta provinciale n. 651 del 14 marzo 2008;

b) ad un’altitudine superiore ai 900 metri s.l.m;

c) nel caso di aziende ubicate parzialmente in zone non svantaggiate, sono considerate operanti in condizioni particolarmente sfavorite quelle ubicate prevalentemente nelle zone di cui al lett. a) o b).

2. Il contributo spetta previa dimostrazione di aver effettuato i versamenti a proprio carico nella forma di previdenza complementareper una sommapari almeno ad euro500,00.

3.Il contributo non spetta ai titolari di pensione diretta.

 

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda è presentata  all’Agenzia provinciale per l’assistenza e previdenza integrativa per il tramite dei Patronati:

Le domande devono essere presentateentro il 31 dicembre dell’anno successivo rispettoa quello dei versamentinella forma complementare. Per i versamenti 2017, la domanda può essere presentata entro il 31 dicembre 2018

MODALITÀ E TERMINI DI EROGAZIONE

L’Agenzia per l’assistenza e previdenza integrativaversa il contributo direttamente alla forma pensionistica complementare cui risulta iscritto il beneficiario. Qualora al momento dell’erogazione non risulti più alcuna posizione di previdenza complementare a seguito di pensionamento o riscatto totale, le somme spettanti sono versate direttamente agli eredi.

L’erogazione del contributo avviene in un unica soluzione posticipata, per ogni anno solare

 
 
 
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