L'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa è stata istituita ai sensi dell’articolo 34 della legge provinciale n. 23/1993 per la gestione di interventi in materia di assistenza e di previdenza integrativa delegati dalla Regione alle Province autonome. Attualmente l'Agenzia gestisce:
a) | gli interventi previsti dalle leggi regionali in materia di previdenza integrativa e pacchetto famiglia volti a sostenere la cura e l’educazione dei figli, la copertura previdenziale di alcune categorie di lavoratori e la tutela previdenziale del lavoro casalingo, nonché le rendite previste a fronte di specifiche condizioni connesse con lo svolgimento dell’attività lavorativa; |
b) | le provvidenza a carattere continuativo in favore dei ciechi civili, dei sordomuti, dei mutilati e degli invalidi civili; |
c) | i contributi previsti a sostegno dell’attività svolta dagli enti di patronato; |
d) | gli aspetti amministrativi e contrattuali riguardanti l'applicazione dell'ICEF anche per quanto riguarda le procedure di accreditamento dei soggetti cui affidare l'incarico per la compilazione, l'aggiornamento e la trasmissione per via telematica delle dichiarazioni riguardanti la valutazione della condizione economica familiare e il coordinamento del comitato tecnico di esperti ICEF; |
e) | gli interventi di sostegno economico volti al soddisfare i bisogni generali delle famiglie (reddito di garanzia); |
d) | altri interveni individuati nell'ambito del fondo per la famiglia attribuiti con deliberazione della Giunta provinciale. |